Art. 7

In vigore dal 22 ott 1981
Il trasferimento nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza è subordinato al possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali necessari per prestare servizio nella forza di polizia ricevente. Il personale trasferito dovrà frequentare un corso informativo di aggiornamento.
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Art. 7 Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonche' dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo