Art. 3

In vigore dal 22 ott 1981
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dai ruoli ordinari del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono chiedere di passare nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. Il personale trasferito assume lo stato giuridico della forza di polizia in cui viene inquadrato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-3

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Art. 3 Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonche' dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo