Art. 5

In vigore dal 22 ott 1981
Ai fini dell'avanzamento viene considerata, per il personale in questione passato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, un'anzianità di grado o di servizio comunque non superiore a quella del parigrado, non proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che lo precede immediatamente in ruolo. Il personale di cui al comma precedente, qualora iscritto in quadro, viene promosso in eccedenza al numero delle promozioni previste per l'anno, restando nella posizione soprannumeraria. Gli ufficiali provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza promossi ai gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, non vengono computati nei contingenti massimi, di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed ai successivi decreti presidenziali, previsti per la forza di polizia in cui vengono inquadrati. Il numero degli ufficiali di cui al precedente comma, posti in soprannumero nei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, non può, comunque, superare i contingenti fissati dall' della citata legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-5

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Art. 5 Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonche' dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo