Art. 4
In vigore dal 22 ott 1981
Il personale di cui all' viene inquadrato nel corrispondente ruolo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, mantenendo il grado rivestito nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e assumendo una anzianità assoluta corrispondente alla data di trasferimento.
Il predetto personale viene collocato in ruolo dopo l'ultimo pari grado del ruolo ricevente, conservando nei confronti del parigrado del ruolo di provenienza la precedente anzianità relativa.
Il personale di cui al presente articolo conserva in ogni caso l'anzianità di servizio ai fini esclusivamente economici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-4