Art. 6

In vigore dal 22 ott 1981
Il passaggio nel ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri è consentito nei soli gradi di tenente colonnello, maggiore, capitano e tenente, nella misura massima rispettivamente del 5%, 70%, 10% e del 15%, dell'organico del relativo grado di cui alla tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Il passaggio nel ruolo degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza è consentito nei soli gradi di cui al comma precedente, nella misura massima dello 0,50% dei tenenti colonnelli, dell'1% dei maggiori, dell'1% dei capitani, e dell'1% dei tenenti, dell'organico del relativo grado di cui alla tabella n. 1 della legge 2 dicembre 1980, n. 794.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-6

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Art. 6 Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonche' dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo