Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 22 ott 1981
Il passaggio nel ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri è consentito nei soli gradi di tenente colonnello, maggiore, capitano e tenente, nella misura massima rispettivamente del 5%, 70%, 10% e del 15%, dell'organico del relativo grado di cui alla tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Il passaggio nel ruolo degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza è consentito nei soli gradi di cui al comma precedente, nella misura massima dello 0,50% dei tenenti colonnelli, dell'1% dei maggiori, dell'1% dei capitani, e dell'1% dei tenenti, dell'organico del relativo grado di cui alla tabella n. 1 della legge 2 dicembre 1980, n. 794.
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