Art. 11
In vigore dal 22 ott 1981
L'avanzamento del personale di cui all', inquadrato nell'apposito ruolo parallelo ad esaurimento, avviene secondo la normativa vigente per il personale del ruolo ordinario del Corpo degli agenti di custodia.
L'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario, di maresciallo capo e di maresciallo maggiore del ruolo parallelo ad esaurimento ha luogo nel limite dei posti determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili negli stessi gradi del ruolo ordinario e il personale avente diritto all'avanzamento nel ruolo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-11