Art. 14

In vigore dal 22 ott 1981
Qualora il personale che chieda di avvalersi delle precedenti disposizioni superi il 5 per cento delle dotazioni organiche del rispettivo ruolo di appartenenza, il passaggio nelle altre amministrazioni o nelle altre forze di polizia dovrà essere disciplinato, d'intesa con le amministrazioni interessate, secondo l'ordine di anzianità e per contingenti annuali che non superino la percentuale sopra indicata.
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Art. 14 Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonche' dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo