Art. 13

In vigore dal 22 ott 1981
L'indennità di buonuscita del Fondo assistenza finanzieri è liquidata ai militari passati nel Corpo della guardia di finanza ai sensi del presente decreto nei limiti dell'effettivo servizio prestato nel Corpo medesimo dalla data di passaggio alla data del congedo.
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Art. 13 Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonche' dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo