Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 22 ott 1981
L'indennità di buonuscita del Fondo assistenza finanzieri è liquidata ai militari passati nel Corpo della guardia di finanza ai sensi del presente decreto nei limiti dell'effettivo servizio prestato nel Corpo medesimo dalla data di passaggio alla data del congedo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-13