Art. 12

In vigore dal 22 ott 1981
Il trasferimento nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, ove le domande superino i contingenti fissati nell', o nella tabella A, annessa al presente decreto, ha luogo secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza.
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Art. 12 Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonche' dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo