Art. 12
In vigore dal 22 ott 1981
Il trasferimento nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, ove le domande superino i contingenti fissati nell', o nella tabella A, annessa al presente decreto, ha luogo secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-12