Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 22 ott 1981
Il trasferimento nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, ove le domande superino i contingenti fissati nell', o nella tabella A, annessa al presente decreto, ha luogo secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-12