Art. 10

In vigore dal 22 ott 1981
Il passaggio nel ruolo parallelo, ad esaurimento del Corpo degli agenti di custodia è consentito soltanto fino al grado di tenente colonnello. Sono esclusi dal passaggio nel ruolo di cui al comma precedente gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovino nella posizione di ausiliaria o di riserva.
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Art. 10 Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonche' dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo