Art. 10
10 / 15In vigore dal 22 ott 1981
Il passaggio nel ruolo parallelo, ad esaurimento del Corpo degli agenti di custodia è consentito soltanto fino al grado di tenente colonnello.
Sono esclusi dal passaggio nel ruolo di cui al comma precedente gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovino nella posizione di ausiliaria o di riserva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-10