Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 22 ott 1981
Qualora il personale che chieda di avvalersi delle precedenti disposizioni superi il 5 per cento delle dotazioni organiche del rispettivo ruolo di appartenenza, il passaggio nelle altre amministrazioni o nelle altre forze di polizia dovrà essere disciplinato, d'intesa con le amministrazioni interessate, secondo l'ordine di anzianità e per contingenti annuali che non superino la percentuale sopra indicata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-14