Art. 1
In vigore dal 22 ott 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente la delega al Governo per il passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, nonché dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza;
Uditi i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visti i pareri emessi in via definitiva dalle suddette commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
.
Il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile può chiedere di passare nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, o di altre amministrazioni dello Stato.
Il personale di cui al comma precedente è inquadrato in soprannumero - riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa - mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessiva maturata e la posizione economica acquisita.
Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, l'eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-1