Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 22 ott 1981
Il trasferimento nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza è subordinato al possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali necessari per prestare servizio nella forza di polizia ricevente. Il personale trasferito dovrà frequentare un corso informativo di aggiornamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-7