StatutoCapo II

Art. 11

In vigore dal 28 mag 2000
Il consiglio di amministrazione: a) approva il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto generale annuale; b) delibera le erogazioni previste dalla legge e dal presente statuto; c) formula le proposte di modificazione da apportare allo statuto; d) delibera l'investimento dei mezzi finanziari eccedenti le occorrenze della gestione annuale o provenienti dal rimborso dei titoli di proprietà, vendita di beni fruttiferi, lasciti da investire e stabilisce l'ammontare massimo cui può giungere il conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti; e) delibera sull'ammissione degli orfani ai benefici dell'assistenza scolastica gratuita od a retta ridotta nonché sulla sospensione o cessazione di tali forme di assistenza; f) esercita tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 5 APRILE 2000. Il Ministro delle finanze o un Sottosegretario da lui delegato può sempre assistere alle sedute del consiglio.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-11

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Art. 11 Approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. | Portale Normativo