Statuto›Capo II
Art. 16
In vigore dal 28 mag 2000
Il collegio dei revisori dei conti, oltre a quanto è contemplato dagli articoli 2403, 2405 del codice civile:
a) esamina i progetti del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale nonché redige le pertinenti relazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei relativi documenti, che restituisce alla segreteria;
b) controlla la regolare tenuta delle scritture contabili ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo e del conto patrimoniale con le risultanze contabili di esercizio;
c) esegue ispezioni, anche a mezzo dei singoli componenti, sulla regolarità della gestione ed effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre;
d) può assumere notizie e chiedere chiarimenti sull'andamento della gestione e/o in determinate questioni sia collegialmente che individualmente.
I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e formulano le osservazioni che ritengono utili nell'interesse del Fondo. Delle osservazioni, rilievi e accertamenti di cui ai commi precedenti del presente articolo si redige verbale che viene trascritto in apposito libro delle adunanze del collegio.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri fra cui il presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
Le osservazioni del collegio sulla gestione del Fondo sono comunicate al presidente del consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. Nel caso di dissenso tra il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori il presidente del Fondo trasmette gli atti al Comando generale della Guardia di finanza per le decisioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-16