Art. 16
StatutoCapo II

Art. 16

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In vigore dal 28 mag 2000
Il collegio dei revisori dei conti, oltre a quanto è contemplato dagli articoli 2403, 2405 del codice civile: a) esamina i progetti del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale nonché redige le pertinenti relazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei relativi documenti, che restituisce alla segreteria; b) controlla la regolare tenuta delle scritture contabili ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo e del conto patrimoniale con le risultanze contabili di esercizio; c) esegue ispezioni, anche a mezzo dei singoli componenti, sulla regolarità della gestione ed effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre; d) può assumere notizie e chiedere chiarimenti sull'andamento della gestione e/o in determinate questioni sia collegialmente che individualmente. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e formulano le osservazioni che ritengono utili nell'interesse del Fondo. Delle osservazioni, rilievi e accertamenti di cui ai commi precedenti del presente articolo si redige verbale che viene trascritto in apposito libro delle adunanze del collegio. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri fra cui il presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso. Le osservazioni del collegio sulla gestione del Fondo sono comunicate al presidente del consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. Nel caso di dissenso tra il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori il presidente del Fondo trasmette gli atti al Comando generale della Guardia di finanza per le decisioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-16