Statuto›Capo II
Art. 12
Presidente
In vigore dal 22 dic 1978
Presidente del Fondo è il comandante generale della guardia di finanza.
Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Fondo;
b) provvede, per il tramite del segretario, alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il consiglio alla prima adunanza;
d) presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione e del rendiconto generale del Fondo;
e) vigila sulla gestione del bilancio e sull'amministrazione del patrimonio del Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-12