StatutoCapo II

Art. 12

Presidente

In vigore dal 22 dic 1978
Presidente del Fondo è il comandante generale della guardia di finanza. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale del Fondo; b) provvede, per il tramite del segretario, alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; c) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il consiglio alla prima adunanza; d) presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione e del rendiconto generale del Fondo; e) vigila sulla gestione del bilancio e sull'amministrazione del patrimonio del Fondo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. — Presidente | Portale Normativo