StatutoCapo I

Art. 8

Contributi ad enti morali

In vigore dal 22 dic 1978
Gli enti morali ai quali possono essere concessi contributi sono i seguenti: a) Associazione nazionale dei finanzieri, eretta in ente morale con regio decreto 17 marzo 1929, n. 377; b) museo storico della guardia di finanza, eretto in ente morale con regio decreto 7 aprile 1941, n. 403; c) Cassa ufficiali istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni; d) Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza istituito con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni. I contributi possono essere concessi in relazione ad effettive esigenze documentate volta per volta dagli enti anzidetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-8

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