Statuto›Capo I
Art. 4
Borse di studio
In vigore dal 22 dic 1978
Le borse di studio ai figli dei militari in servizio e in congedo, che abbiano prestato nel Corpo almeno quindici anni di effettivo servizio o siano stati riformati per malattia contratta in servizio e per causa di esso, sono conferite per concorso, al quale sono ammessi i figli e gli orfani iscritti ad istituti d'istruzione secondaria, statali o riconosciuti dallo Stato, nonché gli universitari che abbiano superato in ciascun anno di corso gli esami nelle materie del relativo piano di studio.
A tal fine sono compilate distinte graduatorie di merito per gli ammessi agli istituti d'istruzione secondaria e alle università di cui al comma precedente.
Nella formazione della graduatoria si tiene conto della votazione conseguita e della regolarità nella progressione degli studi.
A parità di punteggio per ciascuna categoria di concorrenti sono preferiti:
a) gli orfani;
b) i figli dei militari con maggior carico di famiglia;
c) i figli dei militari in congedo;
d) i figli di militari di minor grado;
e) i figli di militari con minor reddito familiare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-4