StatutoCapo I

Art. 6

Sussidi

In vigore dal 22 dic 1978
Il Fondo può concedere sussidi a domanda e su proposta, motivate e documentate, dei comandanti di Corpo ai militari in servizio ed a quelli in congedo che abbiano prestato non meno di nove anni di effettivo servizio o che siano stati riformati per malattia contratta in servizio e per causa di esso, alle loro vedove e agli orfani ed, in casi eccezionali, anche a congiunti. Salvo i casi di particolari situazioni di disagio conseguenti o collegati ad infermità o malattia grave e persistente dei militari e loro congiunti o superstiti, non si può erogare più di un sussidio, in un biennio, allo stesso beneficiario. Gli orfani assistiti col pagamento della retta di convitto o con l'erogazione del contributo scolastico a norma dell' del presente statuto, non possono fruire di sussidi allo stesso titolo. L'ammontare massimo dei sussidi è stabilito dal consiglio di amministrazione in sede di delibera del bilancio di previsione annuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-6

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Art. 6 Approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. — Sussidi | Portale Normativo