Statuto›Capo I
Art. 6
Sussidi
In vigore dal 22 dic 1978
Il Fondo può concedere sussidi a domanda e su proposta, motivate e documentate, dei comandanti di Corpo ai militari in servizio ed a quelli in congedo che abbiano prestato non meno di nove anni di effettivo servizio o che siano stati riformati per malattia contratta in servizio e per causa di esso, alle loro vedove e agli orfani ed, in casi eccezionali, anche a congiunti.
Salvo i casi di particolari situazioni di disagio conseguenti o collegati ad infermità o malattia grave e persistente dei militari e loro congiunti o superstiti, non si può erogare più di un sussidio, in un biennio, allo stesso beneficiario.
Gli orfani assistiti col pagamento della retta di convitto o con l'erogazione del contributo scolastico a norma dell' del presente statuto, non possono fruire di sussidi allo stesso titolo.
L'ammontare massimo dei sussidi è stabilito dal consiglio di amministrazione in sede di delibera del bilancio di previsione annuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-6