Statuto›Capo II
Art. 10
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 22 dic 1978
Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente;
b) dal vice-presidente;
c) da nove membri dei quali un colonnello, un tenente colonnello o maggiore, tre capitani o tenenti, due sottufficiali, due appuntati, tutti in servizio permanente o continuativo della guardia di finanza.
Esercita le funzioni di segretario del consiglio il capo della segreteria.
I membri sono nominati dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della guardia di finanza, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Il consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria due volte al mese e in via straordinaria quando occorra, su invito del presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione contiene gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai componenti del consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione a meno che non si tratti di convocazione urgente; nel qual caso l'avviso potrà essere recapitato 24 ore prima.
Il presidente può incaricare singoli componenti del consiglio di riferire su determinati affari.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
I verbali riportati integralmente nel registro delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Il consigliere che dissenta dalle deliberazioni adottate dal consiglio ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-10