StatutoCapo II

Art. 10

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 22 dic 1978
Il consiglio di amministrazione è composto: a) dal presidente; b) dal vice-presidente; c) da nove membri dei quali un colonnello, un tenente colonnello o maggiore, tre capitani o tenenti, due sottufficiali, due appuntati, tutti in servizio permanente o continuativo della guardia di finanza. Esercita le funzioni di segretario del consiglio il capo della segreteria. I membri sono nominati dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della guardia di finanza, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria due volte al mese e in via straordinaria quando occorra, su invito del presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. L'avviso di convocazione contiene gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai componenti del consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione a meno che non si tratti di convocazione urgente; nel qual caso l'avviso potrà essere recapitato 24 ore prima. Il presidente può incaricare singoli componenti del consiglio di riferire su determinati affari. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. I verbali riportati integralmente nel registro delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. Il consigliere che dissenta dalle deliberazioni adottate dal consiglio ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
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Art. 10 Approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. — Consiglio di amministrazione | Portale Normativo