StatutoCapo II

Art. 14

Segretario

In vigore dal 22 dic 1978
Il segretario del consiglio di amministrazione: a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al consiglio e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni; b) redige i verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione curandone la trascrizione sull'apposito libro; c) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione osservando le direttive di massima o particolari impartite dal presidente; d) cura la tenuta della contabilità del Fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione; e) è consegnatario dei beni mobili ed immobili del Fondo; f) provvede alla pubblicazione dei bilanci sul foglio d'ordini della guardia di finanza; g) redige trimestralmente il conto delle riscossioni e dei pagamenti e lo invia al collegio dei revisori dei conti unitamente all'avviso di convocazione della seduta in cui il conto stesso è sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione per l'approvazione. Il segretario ha la firma per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-14

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Art. 14 Approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. — Segretario | Portale Normativo