StatutoCapo II

Art. 15

Collegio dei revisori

In vigore dal 22 dic 1978
Il collegio dei revisori dei conti è composto da: a) due funzionari della carriera direttiva del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, con funzione di presidente; b) due funzionari della carriera direttiva del Ministero delle finanze, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore; c) un ufficiale superiore del servizio di amministrazione dell'Esercito, in servizio presso il comando generale della guardia di finanza. I funzionari e l'ufficiale di cui alle lettere a) e c) sono designati, rispettivamente, dai Ministri del tesoro e della difesa e sono nominati, unitamente a quelli di cui alla lettera b), con decreto del Ministro delle finanze. Durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-15

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Art. 15 Approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. — Collegio dei revisori | Portale Normativo