Statuto›Capo II
Art. 15
15 / 29Collegio dei revisori
In vigore dal 22 dic 1978
Il collegio dei revisori dei conti è composto da:
a) due funzionari della carriera direttiva del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, con funzione di presidente;
b) due funzionari della carriera direttiva del Ministero delle finanze, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
c) un ufficiale superiore del servizio di amministrazione dell'Esercito, in servizio presso il comando generale della guardia di finanza.
I funzionari e l'ufficiale di cui alle lettere a) e c) sono designati, rispettivamente, dai Ministri del tesoro e della difesa e sono nominati, unitamente a quelli di cui alla lettera b), con decreto del Ministro delle finanze. Durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-15