Statuto›Capo II
Art. 11
11 / 29In vigore dal 28 mag 2000
Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto generale annuale;
b) delibera le erogazioni previste dalla legge e dal presente statuto;
c) formula le proposte di modificazione da apportare allo statuto;
d) delibera l'investimento dei mezzi finanziari eccedenti le occorrenze della gestione annuale o provenienti dal rimborso dei titoli di proprietà, vendita di beni fruttiferi, lasciti da investire e stabilisce l'ammontare massimo cui può giungere il conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti;
e) delibera sull'ammissione degli orfani ai benefici dell'assistenza scolastica gratuita od a retta ridotta nonché sulla sospensione o cessazione di tali forme di assistenza;
f) esercita tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 5 APRILE 2000.
Il Ministro delle finanze o un Sottosegretario da lui delegato può sempre assistere alle sedute del consiglio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-11