Art. 9
Contribuzione per i dirigenti minerari
In vigore dal 1 apr 1976
I contributi relativi ai dirigenti di aziende esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dovuti secondo le misure e le modalità vigenti per la generalità degli iscritti all'I.N.P.D.A.I., maggiorati delle aliquote seguenti:
a) 1,95 per cento della retribuzione imponibile per i dirigenti non addetti a lavori di sotterraneo;
b) 3,90 per cento della retribuzione imponibile per i dirigenti addetti a lavori di sotterraneo anche se con discontinuità.
Per i periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto gli interessati per regolarizzare la loro posizione debbono presentare all'I.N.P.D.A.I., entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione dell'ufficio del distretto minerario in cui l'azienda ha svolto o svolge la sua attività, comprovante l'effettivo espletamento, da parte del dirigente, del lavoro in sotterraneo, o, nella impossibilità di produrre tale dichiarazione, altra documentazione riconosciuta equipollente dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-9