Art. 12
Perdita o riduzione della pensione
In vigore dal 1 apr 1976
Il dirigente pensionato ai sensi degli del presente decreto, qualora si rioccupi prima del compimento del 650 anno di età alle dipendenze di aziende esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, perde il diritto alla pensione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha instaurato il nuovo rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il dirigente pensionato ai sensi dell' del presente decreto si rioccupi, prima del compimento del 65° anno di età, alle dipendenze di aziende di settori diversi da quelli indicati al comma precedente, la pensione è ridotta in misura corrispondente alla maggiore anzianità contributiva riconosciuta ed è assoggettata alle disposizioni di cui al quinto comma dell' del presente decreto.
Nel caso in cui il dirigente pensionato, ai sensi dell' del presente decreto, si rioccupi, dopo il compimento del 65° anno di età, alle dipendenze di terzi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell' del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-12