Art. 4

Pensione di vecchiaia ai dirigenti minerari

In vigore dal 1 apr 1976
Per i dirigenti addetti alle miniere, cave e torbiere i requisiti di età prescritti per il godimento della pensione di vecchiaia sono ridotti, su domanda, fino ad un massimo di cinque anni, e si considera come effettivamente versata all'I.N.P.D.A.I. la contribuzione mancante relativa al periodo di tempo per il quale opera il beneficio della riduzione. Il godimento dei benefici di cui sopra è ammesso purchè, alla data di presentazione della domanda, si verifichino per gli interessati le seguenti condizioni: 1) siano in possesso dei requisiti di contribuzione previsti per la generalità degli iscritti; 2) siano stati addetti, complessivamente e con qualsiasi qualifica, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo; 3) siano cessati definitivamente dalla occupazione in miniera, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti con rapporto di lavoro subordinato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-4

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Pensione di vecchiaia ai dirigenti minerari (Art. 4 Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo