Art. 3
Pensione di anzianità
In vigore dal 1 apr 1976
La pensione di anzianità, estesa ai sensi dell' della legge 15 marzo 1973, n. 44, agli iscritti all'I.N.P.D.A.I. è riconosciuta alle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) dell' della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed è calcolata secondo gli stessi criteri di computo di cui all' del presente decreto.
Alla pensione di anzianità non si applicano i coefficienti riportati nella tabella A di cui all' della legge 15 marzo 1973, n. 44.
La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è reversibile in favore dei superstiti secondo gli stessi criteri che regolano la reversibilità per la pensione di vecchiaia.
La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie il 65° anno di età se uomo, o il 60° se donna.
L'erogazione della pensione di anzianità viene sospesa dal momento della instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, fino a concorrenza della retribuzione percepita.
La pensione di anzianità, sospesa a seguito della instaurazione da parte dell'assicurato di un nuovo rapporto di lavoro in qualità di dirigente industriale, viene ripristinata alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo, e comunque non prima della scadenza del periodo di preavviso anche se sostituito da indennità, nella misura precedentemente liquidata, maggiorata di un supplemento di pensione pari a tanti trentesimi della retribuzione annua media di cui all' della legge 15 marzo 1973, n. 44, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva acquisiti con il nuovo rapporto di lavoro dirigenziale, fermo restando il limite massimo di cui all' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-3