Art. 5
Pensione di anzianità ai dirigenti minerari
In vigore dal 1 apr 1976
Per i dirigenti di miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente e con qualsiasi qualifica anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti a) e b) del primo comma dello della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere perfezionati, su domanda, con una maggiorazione della anzianità contributiva all'I.N.P.D.A.I., fino ad un massimo di 5 anni.
L'erogazione della pensione di anzianità viene sospesa dal momento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi sino a concorrenza della retribuzione percepita, fermo restando il disposto di cui al primo comma del successivo del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-5