Art. 10
Trasferimento periodi contributivi
In vigore dal 1 apr 1976
Gli iscritti, in favore dei quali risultino versati alla gestione speciale per gli addetti alle miniere, cave e torbiere, i contributi di cui all' della legge 3 gennaio 1960, n. 5, possono chiederne il trasferimento all'I.N.P.D.A.I., acquisendo presso l'Istituto stesso la corrispondente anzianità contributiva utile per il computo dei 15 anni di lavoro in sotterraneo richiesti per il godimento delle prestazioni di cui agli del presente decreto.
I contributi di cui al precedente comma devono essere trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'I.N.P.D.A.I. con le modalità e le maggiorazioni di cui al terzo comma dell' della legge 15 marzo 1973, n. 44.
Per i periodi anteriori al 1 luglio 1958 in cui l'iscritto abbia esplicato la sua opera in sotterraneo deve essere prodotta la documentazione di cui all' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-10