Art. 14
Modalità di computo di presunta pensione a carico dell'I.N.P.S.
In vigore dal 1 apr 1976
Il computo della pensione che sarebbe stata liquidata dall'I.N.P.S., di cui al penultimo comma dell' della legge 15 marzo 1973, n. 44, deve essere effettuato secondo le norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, per una anzianità contributiva globale pari a quella maturata dall'iscritto alla data di decorrenza della pensione erogata dall'I.N.P.D.A.I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-14