Art. 13

Quote di maggiorazione per carichi di famiglia

In vigore dal 1 apr 1976
Ai titolari delle pensioni erogate dall'I.N.P.D.A.I. competono, a carico dell'Istituto medesimo, per le persone di cui all' della legge 21 luglio 1965, n. 903, ed all' della legge 11 agosto 1972, n. 485, e successive modificazioni, quote di maggiorazione della pensione nella misura degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
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Quote di maggiorazione per carichi di famiglia (Art. 13 Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo