Art. 13
Quote di maggiorazione per carichi di famiglia
In vigore dal 1 apr 1976
Ai titolari delle pensioni erogate dall'I.N.P.D.A.I. competono, a carico dell'Istituto medesimo, per le persone di cui all' della legge 21 luglio 1965, n. 903, ed all' della legge 11 agosto 1972, n. 485, e successive modificazioni, quote di maggiorazione della pensione nella misura degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-13