Art. 21

Perdita della qualifica di dirigente

In vigore dal 1 apr 1976
Il dirigente che si trovi nelle condizioni previste dall' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, può avvalersi della facoltà prevista dal quarto comma dell' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-21

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