Art. 23

Destinazione proventi pene pecuniarie

In vigore dal 1 apr 1976
I proventi delle pene pecuniarie di cui all'art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153, richiamato dall' della legge 15 marzo 1973, n. 44, seguono la destinazione prevista dall'ultimo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 967.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-23

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