Art. 26

Entrata in vigore

In vigore dal 1 apr 1976
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, con decorrenza dalla data della loro entrata in vigore, anche alle pensioni in corso di godimento alla data medesima. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1976 LEONE MORO - COLOMBO - TOROS Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 31
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo