Art. 8

Computo delle prestazioni

In vigore dal 1 apr 1976
Per le modalità di computo delle prestazioni di cui agli del presente decreto si applicano le norme in vigore per la generalità degli iscritti allo I.N.P.D.A.I.
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Computo delle prestazioni (Art. 8 Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo