Art. 6
Superstiti e dirigenti minerari invalidi
In vigore dal 1 apr 1976
Ai superstiti degli iscritti, ai fini della pensione di cui beneficiano in conseguenza della morte del dirigente iscritto attivo o pensionato ed agli iscritti divenuti invalidi, sempre che ricorra il requisito di cui al punto 2) dell' del presente decreto è attribuita una maggiorazione di 5 anni dell'anzianità contributiva all'I.N.P.D.A.I.
Qualora il requisito di cui al punto 2) del citato si realizzi per effetto di periodi di lavoro di sotterraneo prestati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto la maggiorazione di cui al comma precedente è attribuita previa domanda da parte degli interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-6