Titolo VI

Art. 12

In vigore dal 18 mar 1976
Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell' ed all' del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833, e riguardo al passaggio di funzioni amministrative dello Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie d'interesse regionale, sono soppresse le limitazioni stabilite nel primo comma, n. 3, dell', relative all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato, oltre che nell'emanazione di prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio dei trasporti a fune, anche in materia di approvazione e collaudo dei prototipi di impianti o loro componenti. Sono altresì soppresse le limitazioni stabilite nell' e nel secondo comma dell' dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-12

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