Titolo I
Art. 1
In vigore dal 18 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 del predetto statuto speciale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanità, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
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Le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, relativamente al suo territorio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-1