Titolo V

Art. 11

In vigore dal 18 mar 1976
Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità, aventi sede nel territorio regionale: a) gli uffici dei medici provinciali; b) gli uffici dei veterinari provinciali. Sono parimenti trasferite alla Regione, relativamente al territorio di sua competenza, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari: a) consigli provinciali di sanità; b) comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera; c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici; d) consorzi provinciali antitubercolari; e) comitati provinciali per la lotta antimalarica; f) dispensari antivenerei; g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alla regione con il primo comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione. Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della regione. Sono abrogati gli del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-11

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