Titolo V
Art. 11
In vigore dal 18 mar 1976
Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità, aventi sede nel territorio regionale:
a) gli uffici dei medici provinciali;
b) gli uffici dei veterinari provinciali.
Sono parimenti trasferite alla Regione, relativamente al territorio di sua competenza, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari:
a) consigli provinciali di sanità;
b) comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;
c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici;
d) consorzi provinciali antitubercolari;
e) comitati provinciali per la lotta antimalarica;
f) dispensari antivenerei;
g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alla regione con il primo comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione.
Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della regione.
Sono abrogati gli del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-11