Titolo VI
Art. 15
In vigore dal 18 mar 1976
Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative degli organi dello Stato, in materia di linee marittime di cabotaggio che servano esclusivamente scali compresi nel territorio regionale.
Restano salve le attribuzioni statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-15