Titolo VII

Art. 17

In vigore dal 18 mar 1976
Le funzioni amministrative previste dagli , secondo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-17

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