Titolo IX

Art. 22

In vigore dal 18 mar 1976
Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale. Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata di intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-22

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