Titolo IX

Art. 26

In vigore dal 18 mar 1976
Ferme restando tutte le competenze statali, di cui all' del presente decreto, le funzioni amministrative previste dagli , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio. Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-26

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