Titolo IX

Art. 25

In vigore dal 18 mar 1976
Salvo quanto stabilito, per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, per le opere ammesse a contributo statale e per quelle indicate nell', secondo comma, del presente decreto, le attribuzioni amministrative, contemplate dal medesimo decreto, rimangono devolute alla giunta regionale ai sensi dell' dello statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-25

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